Atti di approvazione dei nuovi progetti
L’individuazione “nuovi progetti” è avvenuta secondo due fasi temporali. La prima fase si è conclusa nel mese di dicembre 2021 con l’approvazione da parte del Dipartimento della protezione civile di n. 21 piani dei macro-interventi, proposti dalle regioni e dalle province autonome. Il macro-intervento è stato caratterizzato da un livello di dettaglio sufficiente a garantire che siano rappresentate le informazioni più rilevanti: l’evento di riferimento, in relazione al tipo, se idrogeologico o idraulico, ad esempio, e al territorio interessato, nonché il riferimento alla relativa delibera dello stato di emergenza e non ultimo il rispetto del principio DNSH, previsto nei requisiti comuni di accesso. In una seconda fase, sviluppatasi nel corso del 2022, il Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto a tutte le Regioni e Province Autonome di procedere alla definizione di dettaglio degli interventi discendenti dai piani approvati nel mese di dicembre 2021, con l’indicazione del soggetto attuatore, l’acquisizione del relativo CUP e una relazione illustrativa con la descrizione degli elementi a rischio, del rischio residuo e del livello di progettazione disponibile. Il Capo del Dipartimento, al termine dell’attività istruttoria condotta dall’Unità organizzativa PNRR, ha provveduto ad emanare n. 21 decreti – uno per ciascuna Regione e Provincia Autonoma - di approvazione degli elenchi di dettaglio dei nuovi interventi, discendenti dai Piani approvati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Successivamente all’approvazione dei suddetti decreti di approvazione degli elenchi di dettaglio dei nuovi interventi si è manifestata per alcune Regioni/Province Autonome l’esigenza di ricorrere a una rettifica ovvero a una rimodulazione dei decreti stessi senza, però, alcuna variazione dell’importo complessivo finanziato.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 stabilisce, all’art. 3, comma 1, che allo scopo di provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico in favore delle aree colpite da calamità, i soggetti attuatori degli interventi individuati nei piani approvati entro il 31 dicembre 2021, fermo restando il rispetto del termine ultimo inderogabile per la realizzazione degli interventi stabilito per il quarto trimestre dell’anno 2025, attestato mediante l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, sono tenuti al rispetto dei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo.
I termini di cui al comma 2, così come prorogati dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono i seguenti:
- pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 30 novembre 2023;
- stipula del contratto di appalto: entro il 31 marzo 2024;
- inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori: entro il 15 aprile 2024.