{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-it-jsx","path":"/it/faq-e-normativa/","result":{"data":{"node":{"title":"FAQ e Normativa","field_titolo_esteso":"FAQ e Normativa","drupal_internal__nid":900016316,"field_data":"2025-06-19T15:57:37+02:00","field_id_contenuto_originale":900016317,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"body":{"processed":"
Se hai domande generali sul PNRR visita la sezione FAQ del sito Italia Domani.
\nDi seguito sono riportate le principali e ricorrenti domande pervenute all'Unità Organizzativa del PNRR del Dipartimento della Protezione Civile relative alle istruzioni operative per i soggetti attuatori e quelle generiche sui progetti che fanno capo al Dipartimento stesso.
È online sul portale della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Raccolta Normativa PNRR che contiene le principali fonti normative europee e nazionali. È uno strumento comodo da usare per l’inquadramento teorico e l’implementazione del PNRR italiano.
\nInoltre, nella sezione sottostante è possibile consultare tutti i provvedimenti in materia a cura del Dipartimento della Protezione Civile.
\n
L’Atto di Riconducibilità è una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il soggetto attuatore predispone al fine di adempiere - a posteriori - agli obblighi connessi all’impiego delle risorse PNRR nel caso di procedure già svolte e spese già effettuate.
\nSì, i “progetti in essere” sono sottoposti ai medesimi controlli dei “nuovi progetti”. La differenza sta nel fatto che per i “progetti in essere” vi possono essere affidamenti già conclusi e/o spese già liquidate. In tal caso il controllo è effettuato, con la stessa check list, “ora per allora”.
\nPer i “progetti in essere” devono essere svolti i medesimi adempimenti che riguardano i “nuovi progetti”, con le seguenti eccezioni:
\nSi. In particolare, per quanto riguarda il DNSH, per i “progetti in essere” può essere utilizzata la scheda semplificata allegata alla nota DPC n. 53687 del 10.12.2021.
\nLe deroghe stabilite dalle Ordinanze di protezione civile, ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 1/2018, se motivate dai SS.AA., sono ammissibili anche qualora non fossero coerenti con il principio del DNSH?
\nNo, non sono ammissibili se non debitamente motivate fornendo, per i soli interventi in essere, nella seconda colonna della check list, oltre alle valutazioni che hanno determinato l’effettiva applicazione delle deroghe stabilite dalle Ordinanze di protezione civile, la specifica che tale applicazione non confligge con il principio del DNSH se non per condizioni legate allo specifico contesto emergenziale.
\nLa data della nota DPC con la quale è stato approvato il piano degli interventi (previsto dalle ordinanze di protezione civile) o degli investimenti (previsto dal Piano Proteggi Italia) nel quale è contenuto il progetto, successivamente selezionato ed inserito tra i “progetti in essere” del PNRR.
\nPer i “progetti in essere” le procedure di trasferimento delle risorse seguono le modalità e gli strumenti previsti dalle Ordinanze di protezione civile o dal Piano Proteggi Italia. Le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle Istruzioni operative approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 marzo 2023.
\nSì, la dichiarazione di chiusura dell’attività deve essere prodotta anche per i “progetti in essere”.
\nL’Atto di Riconducibilità è una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il soggetto attuatore predispone al fine di adempiere - a posteriori - agli obblighi connessi all’impiego delle risorse PNRR nel caso di procedure già svolte e spese già effettuate.
\r\n\tSì, i “progetti in essere” sono sottoposti ai medesimi controlli dei “nuovi progetti”. La differenza sta nel fatto che per i “progetti in essere” vi possono essere affidamenti già conclusi e/o spese già liquidate. In tal caso il controllo è effettuato, con la stessa check list, “ora per allora”.
\r\n\tPer i “progetti in essere” devono essere svolti i medesimi adempimenti che riguardano i “nuovi progetti”, con le seguenti eccezioni:
\r\n\r\n\tSi. In particolare, per quanto riguarda il DNSH, per i “progetti in essere” può essere utilizzata la scheda semplificata allegata alla nota DPC n. 53687 del 10.12.2021.
\r\n\tLe deroghe stabilite dalle Ordinanze di protezione civile, ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 1/2018, se motivate dai SS.AA., sono ammissibili anche qualora non fossero coerenti con il principio del DNSH?
\r\n\r\n\tNo, non sono ammissibili se non debitamente motivate fornendo, per i soli interventi in essere, nella seconda colonna della check list, oltre alle valutazioni che hanno determinato l’effettiva applicazione delle deroghe stabilite dalle Ordinanze di protezione civile, la specifica che tale applicazione non confligge con il principio del DNSH se non per condizioni legate allo specifico contesto emergenziale.
\r\n\tLa data della nota DPC con la quale è stato approvato il piano degli interventi (previsto dalle ordinanze di protezione civile) o degli investimenti (previsto dal Piano Proteggi Italia) nel quale è contenuto il progetto, successivamente selezionato ed inserito tra i “progetti in essere” del PNRR.
\r\n\tPer i “progetti in essere” le procedure di trasferimento delle risorse seguono le modalità e gli strumenti previsti dalle Ordinanze di protezione civile o dal Piano Proteggi Italia. Le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle Istruzioni operative approvate con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 marzo 2023.
\r\n\tSì, la dichiarazione di chiusura dell’attività deve essere prodotta anche per i “progetti in essere”.
\r\n\tSì.
\nSi.
\nSì.
\nSì.
\nSì.
\r\n\tSi.
\r\n\tSì.
\r\n\tSì.
\r\n\tL'Allegato 6 è utilizzato per la modifica di elementi progettuali:
\nNon deve essere utilizzato per le varianti progettuali che si verificano nel corso di attuazione e che sono soggette alle regole del Codice dei contratti pubblici.
\nCon la sottoscrizione dell’Accordo il Soggetto attuatore assume l’impegno alla realizzazione dell’intervento e ad attivarsi, quindi, per avviare celermente le relative procedure. Sono fatte salve le procedure eventualmente già avviate dal Soggetto attuatore per l’attuazione del progetto, comunque successivamente alla data del 1° febbraio 2020. Sono, pertanto, rendicontabili anche le spese precedenti alla data dell’atto di ammissione a finanziamento a valere sul PNRR purché successive alla data del 1° febbraio 2020.
\nSi, gli incarichi di supporto al RUP sono da considerarsi tra le spese ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge n. 80/2021 e della Circolare RGS n.4 del 18 gennaio 2022.
\nSì, è prevista tale possibilità ma va, tuttavia, tenuto presente che il processo di revoca prevede una fase di contraddittorio con il Soggetto attuatore, volta a verificare la possibilità di sanare l’irregolarità che ha determinato l’avvio del processo di revoca.
\nLe check list devono essere prodotte nella fase di rendicontazione.
\nL'Allegato 6 è utilizzato per la modifica di elementi progettuali:
\r\n\r\n\tNon deve essere utilizzato per le varianti progettuali che si verificano nel corso di attuazione e che sono soggette alle regole del Codice dei contratti pubblici.
\r\n\tCon la sottoscrizione dell’Accordo il Soggetto attuatore assume l’impegno alla realizzazione dell’intervento e ad attivarsi, quindi, per avviare celermente le relative procedure. Sono fatte salve le procedure eventualmente già avviate dal Soggetto attuatore per l’attuazione del progetto, comunque successivamente alla data del 1° febbraio 2020. Sono, pertanto, rendicontabili anche le spese precedenti alla data dell’atto di ammissione a finanziamento a valere sul PNRR purché successive alla data del 1° febbraio 2020.
\r\n\tSi, gli incarichi di supporto al RUP sono da considerarsi tra le spese ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge n. 80/2021 e della Circolare RGS n.4 del 18 gennaio 2022.
\r\n\tSì, è prevista tale possibilità ma va, tuttavia, tenuto presente che il processo di revoca prevede una fase di contraddittorio con il Soggetto attuatore, volta a verificare la possibilità di sanare l’irregolarità che ha determinato l’avvio del processo di revoca.
\r\n\tLe check list devono essere prodotte nella fase di rendicontazione.
\r\n\tIl Soggetto attuatore di “progetti in essere” sottoscrive l'Allegato 7. Il Soggetto attuatore di “nuovi progetti” sottoscrive un Accordo di concessione del finanziamento con l’Amministrazione attuatrice.
\nNo.
\nIl Soggetto attuatore di “progetti in essere” sottoscrive l'Allegato 7. Il Soggetto attuatore di “nuovi progetti” sottoscrive un Accordo di concessione del finanziamento con l’Amministrazione attuatrice.
\r\n\tNo.
\r\n\tSi, se sono emesse successivamente all'approvazione e pubblicazione delle Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore.
\nNo, non trova applicazione.
\n\n\tLa Circolare MEF-RGS del 22 settembre 2022, n. 32 stabilisce che l’acquisto di beni immobili, quali edifici o terreni, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora:
\nPer quanto concerne l’acquisto di terreni, la disciplina nazionale di riferimento è il DPR 5 febbraio 2018 n. 22 il quale, all’articolo 17, dispone che la spesa per l’acquisto di terreni è ammissibile nel limite del 10% della spesa totale dell’operazione considerata, con l’eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente).
\nA tal proposito si ritiene che gli interventi M2C4I2.1b, aventi come finalità principale la riduzione del rischio residuo connesso all’evento e il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate ai sensi rispettivamente delle lettere d) ed e) del comma 2 art 25 del D.lgs. n.1/2018 Codice di protezione civile possano essere considerati inquadrabili come interventi a tutela dell’ambiente e che la spesa per l’acquisto dei terreni, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 17 del DPR 22/2018, possa superare il limite del 10% della spesa ammissibile del progetto considerato, nel rispetto comunque dei requisiti di cui alla citata circolare, la cui verifica resta in capo ai soggetti attuatori dell’intervento.
\nSi, se sono emesse successivamente all'approvazione e pubblicazione delle Istruzioni operative per il Soggetto Attuatore.
\r\n\tNo, non trova applicazione.
\r\n\t
\r\n\tLa Circolare MEF-RGS del 22 settembre 2022, n. 32 stabilisce che l’acquisto di beni immobili, quali edifici o terreni, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora:
Per quanto concerne l’acquisto di terreni, la disciplina nazionale di riferimento è il DPR 5 febbraio 2018 n. 22 il quale, all’articolo 17, dispone che la spesa per l’acquisto di terreni è ammissibile nel limite del 10% della spesa totale dell’operazione considerata, con l’eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente).
\r\n\r\n\tA tal proposito si ritiene che gli interventi M2C4I2.1b, aventi come finalità principale la riduzione del rischio residuo connesso all’evento e il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate ai sensi rispettivamente delle lettere d) ed e) del comma 2 art 25 del D.lgs. n.1/2018 Codice di protezione civile possano essere considerati inquadrabili come interventi a tutela dell’ambiente e che la spesa per l’acquisto dei terreni, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 17 del DPR 22/2018, possa superare il limite del 10% della spesa ammissibile del progetto considerato, nel rispetto comunque dei requisiti di cui alla citata circolare, la cui verifica resta in capo ai soggetti attuatori dell’intervento.
\r\n\tCosa si intende per progetto IN CORSO su sistema Regis?
\nIl progetto si intende “IN CORSO” dal momento in cui viene inserito nel sistema REGIS e rimane tale fino alla data di collaudo.
\nCosa si intende per progetto CONCLUSO in Regis?
\nIl progetto si intende “CONCLUSO” alla data effettiva di collaudo
\nIn generale il cronoprogramma deve essere coerente con la data di ultimazione dei lavori (attestata con l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori) prevista entro il 31 dicembre 2025. Il comma 4 dell’articolo 2 del DPCM 23 agosto 2022 ha stabilito che le “Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall’approvazione degli elenchi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile il cronoprogramma procedurale e di spesa per ciascun intervento.” Per i “nuovi progetti” il Cronoprogramma deve essere altresì coerente con le date indicate nel richiamato DPCM 23 agosto 2022 e ss.mm.ii.:
\nLa compilazione dei quadri economici sul sistema ReGiS va effettuata inserendo le voci previste a sistema (es. lavori, oneri di sicurezza, IVA su lavori e oneri della sicurezza, etc. ) nel rispetto della normativa nazionale e regionale laddove applicabile.
\nIn quale sezione della piattaforma informatica ReGiS vanno caricati gli Accordi di concessione del finanziamento (c.d. Accordi di II livello) stipulati dall’Amministrazione attuatrice con i Soggetti attuatori degli interventi?
\nGli Accordi di II livello vanno caricati, all’interno della piattaforma ReGiS, nella sezione “Allegati” della tile “Anagrafica Progetto”.
\nCosa si intende per progetto IN CORSO su sistema Regis?
\r\n\r\n\tIl progetto si intende “IN CORSO” dal momento in cui viene inserito nel sistema REGIS e rimane tale fino alla data di collaudo.
\r\n\tCosa si intende per progetto CONCLUSO in Regis?
\r\n\r\n\tIl progetto si intende “CONCLUSO” alla data effettiva di collaudo
\r\n\tIn generale il cronoprogramma deve essere coerente con la data di ultimazione dei lavori (attestata con l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori) prevista entro il 31 dicembre 2025. Il comma 4 dell’articolo 2 del DPCM 23 agosto 2022 ha stabilito che le “Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall’approvazione degli elenchi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile il cronoprogramma procedurale e di spesa per ciascun intervento.” Per i “nuovi progetti” il Cronoprogramma deve essere altresì coerente con le date indicate nel richiamato DPCM 23 agosto 2022 e ss.mm.ii.:
\r\n\r\n\tLa compilazione dei quadri economici sul sistema ReGiS va effettuata inserendo le voci previste a sistema (es. lavori, oneri di sicurezza, IVA su lavori e oneri della sicurezza, etc. ) nel rispetto della normativa nazionale e regionale laddove applicabile.
\r\n\tIn quale sezione della piattaforma informatica ReGiS vanno caricati gli Accordi di concessione del finanziamento (c.d. Accordi di II livello) stipulati dall’Amministrazione attuatrice con i Soggetti attuatori degli interventi?
\r\n\r\n\tGli Accordi di II livello vanno caricati, all’interno della piattaforma ReGiS, nella sezione “Allegati” della tile “Anagrafica Progetto”.
\r\n\tNell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Dipartimento della Protezione Civile risulta destinatario di 1,2 miliardi di euro. Tali risorse, collocate nell’ambito della Missione 2, Componente 4, “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, sono rivolte a mitigare e gestire in modo più efficace il rischio idrogeologico del nostro Paese. Tale investimento fa parte di un investimento complessivo di 2,49miliardi di euro, la cui restante somma è di titolarità del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel mese di maggio 2023.
\nIl PNRR ha stanziato 2,5 miliardi di euro per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui 1,2 miliardi di euro affidati al Dipartimento della protezione civile, la restante somma è di titolarità del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel mese di maggio 2023. Contrariamente alle risorse attribuite al Commissario, quelle di titolarità del Dipartimento della Protezione Civile sono distribuite sull’intero territorio nazionale e destinate a fronteggiare in parte il consistente fabbisogno di risorse per la sistemazione del territorio interessato da eventi emergenziali di natura idraulica ed idrogeologica, non interamente coperto con le risorse messe a disposizione dai fondi nazionali. La restante parte è dedicata alla realizzazione di nuove opere mai finanziate ma segnalate come urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la riduzione delle condizioni di rischio a seguito di eventi emergenziali.
\nIl Dipartimento della Protezione Civile risulta destinatario di 1,2 miliardi di euro.
\nTali risorse sono state suddivise in:
\nI progetti “in essere” sono progetti approvati e già avviati alla data del 31 dicembre 2021. I 400 milioni di euro destinati ai progetti “in essere” sono volti a fronteggiare il consistente fabbisogno di risorse per la sistemazione del territorio interessato da eventi emergenziali di natura idraulica ed idrogeologica, non interamente coperto con le risorse messe a disposizione dai fondi nazionali. Quindi circa un terzo dell’investimento è dedicato alla rendicontazione di opere già avviate e/o concluse con risorse provenienti dai diversi fondi per l’emergenza nel tempo attivati.
\nI progetti “nuovi” sono invece volti alla realizzazione di nuove opere mai finanziate ma segnalate come urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la riduzione delle condizioni di rischio a seguito di eventi emergenziali. Per i progetti “nuovi” sono stanziati 800 milioni di euro.
\nLa scadenza prevista per il conseguimento del Target M2C4-13 attribuito alla misura PNRR del Dipartimento della protezione civile è fissata al 30 giugno 2026, ed è relativo al “Completamento del 90% degli interventi di tipo D e E finalizzati al ripristino di strutture pubbliche danneggiate, individuati da atti di approvazione del Servizio nazionale della protezione civile”.
\nIn accordo con le Regioni e Province autonome, il criterio individuato per l’assegnazione dei fondi per entrambe le tipologie di interventi “in essere” e “nuovi”, nel rispetto del vincolo della destinazione del 40 per cento alle Regioni del Mezzogiorno, è stato quello individuato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”.
\nPer gli interventi “in essere”, sulla base delle proposte di progetti comunicati dalle Regioni e Province Autonome, e a valle della verifica di ammissibilità degli stessi, si è giunti, con note del Dipartimento, all’approvazione degli elenchi delle opere finanziate. Relativamente ai “nuovi” interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 è stata regolamentata l’assegnazione e la modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR di titolarità del Dipartimento attuate attraverso la sottoscrizione di Accordi tra le Regioni e PP.AA. e il Dipartimento stesso, con i quali vengono disciplinati reciprocamente compiti e funzioni.
\nAttualmente il numero dei CUP facenti capo all’investimento sono 1702 suddivisi in:
\nL’intervento PNRR del Dipartimento è monitorato tramite specifici milestone e target previsti dall’Unione Europea e monitoring steps e target previsti a livello nazionale.
\nLa misura ha raggiunto tutti gli steps di monitoraggio ad oggi previsti sia a livello nazionale che comunitario. In particolare, è stato raggiunto a dicembre 2024, in anticipo rispetto alla scadenza fissata per il mese di giugno 2025, il target nazionale M2C4 ITA-8 relativo all’aggiudicazione del 90% degli appalti pubblici programmati per interventi di tipo D e E.
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\r\n\r\nIl PNRR ha stanziato 2,5 miliardi di euro per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui 1,2 miliardi di euro affidati al Dipartimento della protezione civile, la restante somma è di titolarità del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel mese di maggio 2023. Contrariamente alle risorse attribuite al Commissario, quelle di titolarità del Dipartimento della Protezione Civile sono distribuite sull’intero territorio nazionale e destinate a fronteggiare in parte il consistente fabbisogno di risorse per la sistemazione del territorio interessato da eventi emergenziali di natura idraulica ed idrogeologica, non interamente coperto con le risorse messe a disposizione dai fondi nazionali. La restante parte è dedicata alla realizzazione di nuove opere mai finanziate ma segnalate come urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la riduzione delle condizioni di rischio a seguito di eventi emergenziali.
\r\n\r\nIl Dipartimento della Protezione Civile risulta destinatario di 1,2 miliardi di euro.
\r\n\r\nTali risorse sono state suddivise in:
\r\n\r\nI progetti “in essere” sono progetti approvati e già avviati alla data del 31 dicembre 2021. I 400 milioni di euro destinati ai progetti “in essere” sono volti a fronteggiare il consistente fabbisogno di risorse per la sistemazione del territorio interessato da eventi emergenziali di natura idraulica ed idrogeologica, non interamente coperto con le risorse messe a disposizione dai fondi nazionali. Quindi circa un terzo dell’investimento è dedicato alla rendicontazione di opere già avviate e/o concluse con risorse provenienti dai diversi fondi per l’emergenza nel tempo attivati.
\r\n\r\nI progetti “nuovi” sono invece volti alla realizzazione di nuove opere mai finanziate ma segnalate come urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi e la riduzione delle condizioni di rischio a seguito di eventi emergenziali. Per i progetti “nuovi” sono stanziati 800 milioni di euro.
\r\n\r\nLa scadenza prevista per il conseguimento del Target M2C4-13 attribuito alla misura PNRR del Dipartimento della protezione civile è fissata al 30 giugno 2026, ed è relativo al “Completamento del 90% degli interventi di tipo D e E finalizzati al ripristino di strutture pubbliche danneggiate, individuati da atti di approvazione del Servizio nazionale della protezione civile”.
\r\n\r\nIn accordo con le Regioni e Province autonome, il criterio individuato per l’assegnazione dei fondi per entrambe le tipologie di interventi “in essere” e “nuovi”, nel rispetto del vincolo della destinazione del 40 per cento alle Regioni del Mezzogiorno, è stato quello individuato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”.
\r\n\r\nPer gli interventi “in essere”, sulla base delle proposte di progetti comunicati dalle Regioni e Province Autonome, e a valle della verifica di ammissibilità degli stessi, si è giunti, con note del Dipartimento, all’approvazione degli elenchi delle opere finanziate. Relativamente ai “nuovi” interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 è stata regolamentata l’assegnazione e la modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del PNRR di titolarità del Dipartimento attuate attraverso la sottoscrizione di Accordi tra le Regioni e PP.AA. e il Dipartimento stesso, con i quali vengono disciplinati reciprocamente compiti e funzioni.
\r\n\r\nAttualmente il numero dei CUP facenti capo all’investimento sono 1702 suddivisi in:
\r\n\r\nL’intervento PNRR del Dipartimento è monitorato tramite specifici milestone e target previsti dall’Unione Europea e monitoring steps e target previsti a livello nazionale.
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\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”e successive modifiche e integrazioni;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2024 al n. 0023532, con il quale è stato conferito al dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\nVISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\nVISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
\nVISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
\nVISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\nVISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario
\nal fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
\nVISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
\nVISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
\nVISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali, tra cui il Dipartimento della protezione civile, di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
\nVISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi;
\nVISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
\nTENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” della Missione 2 – Componente 4, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
\nVISTO il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, registrato presso la Corte dei conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;
\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Dipartimento della Protezione Civile, approvato con decreto del Capo del Dipartimento in data 7 luglio 2022;
\nVISTA la Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’11 ottobre 2022 e successive integrazioni, contenente i principi basilari e le misure generali della strategia di lotta alle frodi;
\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
\nVISTE le circolari n. 27 del 15 settembre 2023 e n. 13 del 28 marzo 2024 adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti rispettivamente le appendici tematiche in materia di rilevazioni delle titolarità effettive, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
\nVISTO il decreto-legge 2 marzo n. 19 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
\nCONSIDERATA la necessità di predisporre una strategia settoriale del Dipartimento della Protezione civile, e di redigere linee guida dirette a garantire una corretta e sana gestione finanziaria delle risorse assegnate all’investimento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” attraverso l’efficace prevenzione, individuazione e risoluzione di possibili gravi irregolarità nell’utilizzo delle stesse risorse e di ogni altro adempimento previsto in materia dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
\nRITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Strategia Antifrode della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e Resilienza”, elaborato dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire alle Amministrazioni attuatrici dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, linee guida nella lotta alle frodi, conflitto di interessi e doppio finanziamento;
\nDECRETA
\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\n\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2024 al n. 0023532, con il quale è stato conferito al dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\n\r\nVISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
\r\n\r\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\r\n\r\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\r\n\r\nVISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\r\n\r\nVISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\r\n\r\nVISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario
\r\n\r\nal fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
\r\n\r\nVISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
\r\n\r\nVISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali, tra cui il Dipartimento della protezione civile, di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi;
\r\n\r\nVISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
\r\n\r\nTENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” della Missione 2 – Componente 4, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
\r\n\r\nVISTO il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, registrato presso la Corte dei conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;
\r\n\r\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) del Dipartimento della Protezione Civile, approvato con decreto del Capo del Dipartimento in data 7 luglio 2022;
\r\n\r\nVISTA la Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’11 ottobre 2022 e successive integrazioni, contenente i principi basilari e le misure generali della strategia di lotta alle frodi;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
\r\n\r\nVISTE le circolari n. 27 del 15 settembre 2023 e n. 13 del 28 marzo 2024 adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti rispettivamente le appendici tematiche in materia di rilevazioni delle titolarità effettive, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 2 marzo n. 19 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
\r\n\r\nCONSIDERATA la necessità di predisporre una strategia settoriale del Dipartimento della Protezione civile, e di redigere linee guida dirette a garantire una corretta e sana gestione finanziaria delle risorse assegnate all’investimento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” attraverso l’efficace prevenzione, individuazione e risoluzione di possibili gravi irregolarità nell’utilizzo delle stesse risorse e di ogni altro adempimento previsto in materia dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
\r\n\r\nRITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Strategia Antifrode della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e Resilienza”, elaborato dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire alle Amministrazioni attuatrici dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, linee guida nella lotta alle frodi, conflitto di interessi e doppio finanziamento;
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabio Ciciliano
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\nVISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\nVISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
\nVISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
\nVISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\nVISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
\nVISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
\nVISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.
\n1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali, tra cui il Dipartimento della protezione civile, di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
\nVISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi;
\nVISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
\nTENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” della Missione 2 – Componente 4, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
\nVISTO il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;
\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022;
\nCONSIDERATA la necessità di predisporre un Addendum al SIGECO della Presidenza del Consiglio dei ministri specifico per il Dipartimento della Protezione civile, e di redigere, a valle del suddetto SIGECO e ai sensi dell’art. 5, lett. c), degli Accordi stipulati, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome, documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, a cui le parti dovranno attenersi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
\nVISTE le circolari adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 7 luglio 2023 con il quale veniva approvato il “Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”, elaborato dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire alle Amministrazioni attuatrici dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
\nRITENUTO di dover provvedere all’approvazione del documento “Analisi dei rischi e procedura di campionamento dei controlli amministrativi on desk e in loco in capo alle Amministrazioni attuatrici”, che costituisce ulteriore allegato del “Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”;
\nDECRETA
\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
\nRoma, 14 febbraio 2024
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\n\r\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\n\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
\r\n\r\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\r\n\r\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\r\n\r\nVISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\r\n\r\nVISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\r\n\r\nVISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
\r\n\f
\r\nVISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.
\r\n1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali, tra cui il Dipartimento della protezione civile, di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi;
\r\n\f
\r\nVISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
TENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” della Missione 2 – Componente 4, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
\r\n\r\nVISTO il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;
\r\n\r\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022;
\r\n\r\nCONSIDERATA la necessità di predisporre un Addendum al SIGECO della Presidenza del Consiglio dei ministri specifico per il Dipartimento della Protezione civile, e di redigere, a valle del suddetto SIGECO e ai sensi dell’art. 5, lett. c), degli Accordi stipulati, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome, documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, a cui le parti dovranno attenersi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
\r\n\r\nVISTE le circolari adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 7 luglio 2023 con il quale veniva approvato il “Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”, elaborato dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire alle Amministrazioni attuatrici dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
\r\n\r\nRITENUTO di dover provvedere all’approvazione del documento “Analisi dei rischi e procedura di campionamento dei controlli amministrativi on desk e in loco in capo alle Amministrazioni attuatrici”, che costituisce ulteriore allegato del “Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”;
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
\r\n\r\nRoma, 14 febbraio 2024
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\nVISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\nVISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
\nVISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
\nVISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\nVISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
\nVISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
\nVISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.
\n1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
\nVISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali, tra cui il Dipartimento della protezione civile, di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
\nVISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi;
\nVISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
\nTENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” della Missione 2 – Componente 4, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
\nVISTO il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;
\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022;
\nCONSIDERATA la necessità di predisporre un Addendum al SIGECO della Presidenza del Consiglio dei ministri specifico per il Dipartimento della Protezione civile, e di redigere, a valle del suddetto SIGECO e ai sensi dell’art. 5, lett. c), degli Accordi stipulati, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome, documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, a cui le parti dovranno attenersi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
\nTENUTO CONTO della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Invitalia l’8 febbraio 2022 per l’espletamento delle attività di supporto tecnico-operativo all’attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e del discendente Piano delle Attività siglato da Invitalia e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 24 ottobre 2022 e delle successive attività volte alla predisposizione dell’Addendum di cui al punto che precede;
\nVISTE le circolari adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
\nRITENUTO di dover provvedere all’approvazione del “Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”, elaborato dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire alle Amministrazioni attuatrici dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi;
\nDECRETA
\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\n\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
\r\n\r\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\r\n\r\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\r\n\r\nVISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\r\n\r\nVISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\r\n\r\nVISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
\r\n\r\nVISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
\r\n\r\nVISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.
\r\n\r\n1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali, tra cui il Dipartimento della protezione civile, di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi;
\r\n\r\nVISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
\r\n\r\nTENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” della Missione 2 – Componente 4, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
\r\n\r\nVISTO il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;
\r\n\r\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022;
\r\n\r\nCONSIDERATA la necessità di predisporre un Addendum al SIGECO della Presidenza del Consiglio dei ministri specifico per il Dipartimento della Protezione civile, e di redigere, a valle del suddetto SIGECO e ai sensi dell’art. 5, lett. c), degli Accordi stipulati, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome, documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, a cui le parti dovranno attenersi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
\r\n\r\nTENUTO CONTO della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Invitalia l’8 febbraio 2022 per l’espletamento delle attività di supporto tecnico-operativo all’attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e del discendente Piano delle Attività siglato da Invitalia e dal Dipartimento della Protezione Civile in data 24 ottobre 2022 e delle successive attività volte alla predisposizione dell’Addendum di cui al punto che precede;
\r\n\r\nVISTE le circolari adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
\r\n\r\nRITENUTO di dover provvedere all’approvazione del “Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile”, elaborato dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire alle Amministrazioni attuatrici dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi;
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
\r\n\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\nVISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\nVISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
\nVISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\nVISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
\nVISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\nVISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
\nVISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
\nVISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
\nVISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali, tra cui il Dipartimento della protezione civile, di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
\nVISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi;
\nVISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
\nTENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\nVISTA la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
\nVISTO il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;
\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022;
\nCONSIDERATA la necessità, ai sensi dell’art. 5, lett. c), degli Accordi stipulati, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome, di redigere, a valle del suddetto SIGECO, documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, a cui le parti dovranno attenersi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
\nTENUTO CONTO delle linee guida inviate, con mail del 24 gennaio 2023, dall’Ufficio III del Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da utilizzare come punto di partenza per la predisposizione delle linee guida di ciascuna Amministrazione titolare di misure PNRR, al fine di poter uniformare la documentazione rivolta agli Enti locali coinvolti nell’attuazione delle misure stesse;
\nVISTE le circolari adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
\nRITENUTO di dover provvedere all’approvazione delle “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”, elaborato dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire ai Soggetti attuatori dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi;
\nDECRETA
\nPer le motivazioni di cui alle premesse, sono approvate le “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”, elaborate dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.
\nLe “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore” saranno periodicamente revisionate, al fine di garantire un aggiornamento costante delle informazioni relative alle modalità di realizzazione delle misure PNRR, garantendone l’adeguatezza ai principi di sana gestione finanziaria e di efficiente perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano.
\nSi dispone la pubblicazione delle “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore” sulla sezione dedicata al PNRR del sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
\nIl presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio
\n","value":"
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\n\r\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\n\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche e integrazioni;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018, recante modifiche al regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con D.P.C.M. 22 novembre 2010;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n\r\nVISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
\r\n\r\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\r\n\r\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\r\n\r\nVISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\r\n\r\nVISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
\r\n\r\nVISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
\r\n\r\nVISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
\r\n\r\nVISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
\r\n\r\nVISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali, tra cui il Dipartimento della protezione civile, di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l’Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
\r\n\r\nVISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi;
\r\n\r\nVISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
\r\n\r\nTENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
\r\n\r\nVISTA la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
\r\n\r\nVISTO il D.P.C.M. 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, registrato presso la Corte dei Conti in data 21 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022;
\r\n\r\nVISTO il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvato con decreto del Coordinatore dell’Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2022;
\r\n\r\nCONSIDERATA la necessità, ai sensi dell’art. 5, lett. c), degli Accordi stipulati, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome, di redigere, a valle del suddetto SIGECO, documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, a cui le parti dovranno attenersi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
\r\n\r\nTENUTO CONTO delle linee guida inviate, con mail del 24 gennaio 2023, dall’Ufficio III del Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da utilizzare come punto di partenza per la predisposizione delle linee guida di ciascuna Amministrazione titolare di misure PNRR, al fine di poter uniformare la documentazione rivolta agli Enti locali coinvolti nell’attuazione delle misure stesse;
\r\n\r\nVISTE le circolari adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relative alle attività connesse con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
\r\n\r\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
\r\n\r\nRITENUTO di dover provvedere all’approvazione delle “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”, elaborato dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire ai Soggetti attuatori dei progetti ammessi a finanziamento, nell’ambito della “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”, uno strumento operativo di riferimento in ogni fase di realizzazione degli interventi;
\r\n\r\nDECRETA
\r\n\r\nPer le motivazioni di cui alle premesse, sono approvate le “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”, elaborate dal Dipartimento della protezione civile al fine di fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”.
\r\n\tLe “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore” saranno periodicamente revisionate, al fine di garantire un aggiornamento costante delle informazioni relative alle modalità di realizzazione delle misure PNRR, garantendone l’adeguatezza ai principi di sana gestione finanziaria e di efficiente perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano.
\r\n\tSi dispone la pubblicazione delle “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore” sulla sezione dedicata al PNRR del sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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